Decreto ministeriale del 19-04-96

fornisce l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione ed il commercio.

Decreto ministeriale del 19-4-96

Gazzetta Ufficiale 232 del 3-10-96

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

Allegato A del Decreto Ministeriale del 19 aprile 1996

Ordine Famiglia Genere Specie Nome Comune
TESTUDINES
Emydidae Mauremys M. caspica Mauremide caspica
Chelydridae Chelydra C. serpentina Tartaruga azzannatrice
Macroclemys M. temmincki Tartaruga alligatore
CROCODYLA
Crocodylidae Crocodylus Tutte le specie Coccodrilli
Tomistoma Tutte le specie Tomistoma
Osteolaemus Tutte le specie Osteolemo
Alligatoridae Alligator Tutte le specie Alligatori
Caiman Tutte le specie Caimani
Melanosuchus Tutte le specie Caimano nero
SQUAMATA
Helodermatidae Heloderma Tutte le specie Gila
Varanidae Varanus Tutte le specie Varani
Boidae Python P. reticulatus Pitone reticolato
Eunectes E. murinus Anaconda verde
Elapidae Tutti i generi Tutte le specie Cobra, mamba, corallo, etc.
Colubridae Atractaspis Tutte le specie Atrattapsidi
Dispholidus D. typus Boomslang
Thelotornis T. kirtlandii
Viperidae
Sottofamiglia: Viperinae Tutti i generi Tutte le specie Vipere
Sottofamiglia: Crotalinae Tutti i generi Tutte le specie Mocassini, serpenti a sonagli

DI SEGUITO VIENE RIPORTATO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

di concerto

CON I MINISTRI DELL’INTERNO, DELLA SANITÀ E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

 

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la «Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica»;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;

Visto l’art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l’art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, e che venga redatto l’elenco di tali esemplari;

Visto l’art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;

Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell’attività produttiva;

Visto l’art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell’ambiente;

 

Decreta:

 

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1. 1. Ai fini dell’individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo.

 

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2. 1. Nell’allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

 

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3. 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell’allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell’art. 17 dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 (2).

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (3), sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

 

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(2) Riportata alla voce Caccia.

 

(3) Riportato alla voce Sanità pubblica.

 

 


Allegato A (4)

 

Elenco delle specie previste dall’articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi

 

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall’ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l’intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

(4) Allegato così modificato dall’art. 1, D.M. 26 aprile 2001 (Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n. 111).

 

 


 

Allegato B

 

Elenco delle specie allevabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 157 del 1992

 

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell’art. 17 e dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall’art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l’allevamento e la detenzione degli animali domestici.

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