Convenzione di Berna

conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitats naturali

CONVENZIONE DI BERNA

La Convenzione di Berna (Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa) è un trattato internazionale firmato nel 1979 a Berna, in Svizzera, e in vigore dal 1982. È promossa dal Consiglio d’Europa e ha lo scopo di conservare la flora e la fauna selvatiche e i loro habitat naturali, con particolare attenzione alle specie vulnerabili o minacciate.

Riepilogo per Rettili e Anfibi

Nel contesto della Convenzione, rettili e anfibi sono tra i gruppi di vertebrati particolarmente protetti, in quanto spesso vulnerabili a minacce come:

  • distruzione e frammentazione degli habitat,

  • inquinamento,

  • introduzione di specie esotiche invasive,

  • raccolta o commercio illegale.

Obblighi degli Stati membri:

  • Protezione legale delle specie e dei loro habitat.

  • Monitoraggio delle popolazioni.

  • Educazione e sensibilizzazione del pubblico.

  • Controllo sul commercio illegale.

  • Cooperazione internazionale.

La Convenzione di Berna del 1979, ratificata in Italia con la legge n. 503/1981, stabilisce obblighi per gli Stati membri riguardo alla protezione della fauna selvatica, inclusi i rettili. Tuttavia, non prevede direttamente sanzioni penali o amministrative. Spetta ai singoli Stati adottare normative nazionali per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni della Convenzione.

 Obblighi della Convenzione di Berna per la protezione dei rettili

L’articolo 6 della Convenzione impone agli Stati membri di vietare, per le specie elencate nell’Allegato II (specie di fauna rigorosamente protette), le seguenti attività:Admin.ch+3nonnodondolo.it+3EUR-Lex+3

  1. Cattura, detenzione e uccisione intenzionale di esemplari.

  2. Deterioramento o distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo.

  3. Disturbo intenzionale della fauna selvatica, in particolare durante il periodo di riproduzione, allevamento e ibernazione.

  4. Distruzione o raccolta intenzionale di uova nell’ambiente naturale o loro detenzione.

  5. Detenzione e commercio di esemplari, vivi o morti, compresi animali imbalsamati e qualsiasi parte o derivato di tali animali.

Sanzioni previste dalla normativa italiana

In Italia, le disposizioni della Convenzione di Berna sono attuate attraverso diverse leggi nazionali. Per quanto riguarda i rettili, le principali normative applicabili sono:

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Sebbene principalmente rivolta alla fauna omeoterma, questa legge stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e prevede sanzioni per la cattura, l’uccisione o la detenzione illegale di specie protette.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357: Recepisce la direttiva Habitat (92/43/CEE) e stabilisce misure di conservazione per le specie e gli habitat di interesse comunitario, includendo molte specie di rettili.

  • Legge 7 febbraio 1992, n. 150: Disciplina il commercio e la detenzione di esemplari di fauna e flora protette, in attuazione della Convenzione CITES, prevedendo sanzioni per il commercio illegale di specie protette.

Le sanzioni previste da queste normative possono variare da sanzioni amministrative pecuniarie a sanzioni penali, come l’arresto o l’ammenda, a seconda della gravità dell’infrazione e della specie coinvolta.

Conclusione

Sebbene la Convenzione di Berna non preveda direttamente sanzioni, essa obbliga gli Stati membri, come l’Italia, a implementare misure legislative e regolamentari per proteggere le specie di fauna selvatica, inclusi i rettili. In Italia, le violazioni di tali misure possono comportare sanzioni significative, sia amministrative che penali, a seconda della normativa violata e della gravità dell’infrazione.

Se desideri ulteriori dettagli su specifiche sanzioni o su come queste si applicano a determinate specie di rettili in Italia, sarò lieto di fornirti informazioni più approfondite.

La protezione si articola in tre Allegati principali:

CONVENZIONE DI BERNA

Qui di seguito riportiamo le parti degli Allegati II e III riguardanti Rettili e Anfibi.

ALLEGATO II

Entrato in vigore il 5 Marzo 1998

SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE

Rettili

TESTUDINES

Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica * (1)
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionychidae
Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis
SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio (Agama stellio) *
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) *
Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) *
Gallotia galloti
Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) *
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) *
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis * (2)
Coluber najadum * (3)
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala
Natrix tessellata
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
Vipera lebetina * (4)
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina

Anfibi

CAUDATA

Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani) *
Salamandra atra * (5)
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni
Plethodontidae
Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) *
Speleomantes genei (Hydromantes genei) *
Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) *
Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) *
Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) *
Proteidae
Proteus anguinus
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelodytes caucasicus
Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei

Note all’Appendice II

Il 3 dicembre 1993, il Comitato permanente per la Convenzione ha adottato la seguente Raccomandazione (No. 39 (1993)):
Il Comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa raccomanda, ai sensi dell’Articolo 14 della Convenzione, che nell’attuare la Convenzione le Parti contraenti tengano conto delle osservazioni tecniche in appresso. Gli asterischi indicano che il nome della specie è stato modificato, e la denominazione precedente figura tra parentesi. Nelle note a piè di pagina, è indicato l’aggiornamento tassonomico.

  1. Mauremys caspica è stata divisa in due nuove specie:
  • Mauremys caspica
  • Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
  1. Coluber jugularisè stata divisa in due nuove specie:
  • Coluber jugularis
  • Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus)
  1. Coluber najadumè stata divisa in due nuove specie:
  • Coluber najadum
  • Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
  1. Vipera lebetinaè stata divisa in due nuove specie:
  • Vipera lebetina
  • Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
  1. Salamandra atraè stata divisa in due nuove specie:
  • Salamandra atra
  • Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

APPENDICE III

SPECIE DI FAUNA PROTETTE

Rettili

Tutte le specie non incluse nell’Allegato II

Anfibi

Tutte le specie non incluse nell’Allegato II

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Convenzione di Berna su EUR-Lex

Visualizzazioni: 55

Condividi questo articolo