DECRETO 22 febbraio 2001
Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

PROROGATO IL DECRETO PER LA RICHIESTA DEI REGISTRI PER SOGGETTI CITES AL 30 GIUGNO 2001

DALLA GAZZETTA UFFICIALE N.76 DEL 31 MARZO 2001 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e codificazioni, ed il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive attuazioni e modificazioni, relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed in particolare l'art. 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce il comma 5-bis all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prevedendo che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche e forestali, emani il presente decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio1992, n. 150, che demanda al ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Ritenuto che per il momento e' necessario limitare l'istituzione del registro ai soli esemplari vivi e alle parti di essi con l'esclusione dei prodotti derivati di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e E del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e che successivamente si provvederà ad istituire un registro per i prodotti derivati da esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del succitato regolamento CE 338/97;

Sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto il decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del12 marzo 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali;

Ritenuto necessario integrare la prescrizione del comma 4 dell'art. 1 del decreto da ultimo menzionato, in tema di obblighi in capo ai detentori di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ai fini dell'iscrizione nel registro di detenzione previsto da detto ultimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 4 dell' art. 1 del decreto 22 febbraio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, e' sostituito dal seguente: "4. gli esemplari detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 entro venti giorni dalla data di consegna del registro, che deve essere richiesto entro il 30 giugno 2001. Per gli esemplari acquisiti a qualsiasi titolo dopo la data di pubblicazione del presente decreto l'iscrizione nel registro dovra' avvenire entro dieci giorni dall'acquisizione stessa.

Sono fattesalve le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001 Il Ministro dell'ambiente Bordon Il Ministro per le politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio


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