Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996[1]

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Relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo dei loro commercio

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "comitato", il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;

b) "Convenzione", la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c) "paese di origine", il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d) "notifica d'importazione", la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D dei presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

e) "introduzione dal mare", l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f) "rilascio", l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di animi licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g) "organo di gestione" un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o , nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h) "Stato membro di destinazione", lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal ridare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

i) "offerta in vendita", l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

j) "oggetti personali o domestici", esemplari morti. , parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi,beni ed effetti personali;

k) "luogo di destinazione", il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità. nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

1) "popolazione" un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m) "fini prevalentemente commerciali", i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n) "riesportazione dalla Comunità", l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

o)"reintroduzione nella Comunità", l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p) "alienazione", qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q) "autorità scientifica ", un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r) "gruppo di consulenza scientifica", organo consultivo istituito in base all'articolo 17;

s) "specie", una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t) "esemplare" qualsiasi pianta o animale, vivo o morto delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un "genitore" appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i "genitori" di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei "genitori" di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u) "commercio", l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso', lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

v) "transito", il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante'11 quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

w) "esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni", esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopra menzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

x) "verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito" il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per una analisi o un controllo approfondito.

Articolo 3

Campo di applicazione

l. L'allegato A comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice 1 della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) qualsiasi specie che:

i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

2. L'allegato B comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice Il delle Convenzione , salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri. non hanno avanzato riserve;

b) le specie che figurano nell'appendice 1 della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

- con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o

- con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;

d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale delle Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;

b) le specie elencate nell'appendice Il della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4. L'allegato D comprende:

a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza dei volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;

b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione nella Comunità

l. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A dei presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:

 i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

 ii) avverrà:

 - per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero

 - per altri fini pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b)      i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte dei richiedente;

c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza al altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di tale licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi dei paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere dei gruppo di consulenza scientifica , è dei parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D dei presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

 b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia , generali sia riguardanti alcuni paesi di origini, all'introduzione nella Comunità:

a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a) punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;

b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento dei trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 5

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

 b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

 c) l'organo di gestione ha accertato che:

 i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

 ii) gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o

nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo l. lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

 d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere e) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

 a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o

 b) se introdotti nella Comunità prima della entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure

 c) se introdotti nella Comunità prima dei 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure

 d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

 Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 19, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. 1 presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

 i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure

 ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

 b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obbiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto L'organo di gestione cui sottopone la domanda.

4. a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni dei presente regolamento.

b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

l. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente

a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

 i) l'uso di certificati fitosanitari;

 ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

 iii) il commercio di ibridi.

 c) I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

2. Transito

a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione della licenza, notifiche e certificati prescritti.

b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

c) Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3. Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4. Istituzioni scientifiche

1 documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo dil gestione dello Stato in cui si trovano.

Articolo 8

Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

l. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato Cl dei regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero

e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 891609/CEE dei Consiglio, dei 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU n. L 358 del 18.12.1986, pag.1) , ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero

g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero

h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale dì origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

4. La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) punto ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

5. 1 divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare. a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare 'dovrà, se dei caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservano e trattarlo con cura;

b) è attestata dal rilascio dei certificato; e

c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un'urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso localizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animati, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

6. In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione a allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Articolo 10

Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché  i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

  b) gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o dei certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o dei certificato di riesportazione validi.

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e dì esportazione dalla medesima

l. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913192 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità  europee.

4. In casi eccezionali, e conformemente ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati nel paragrafo 1.

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

l. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

   b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito dì fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

 2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

 3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il termine d'un mese.

   b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

  c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

   b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriata per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

   c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima,

3. a) istituito un gruppo "Esecuzione" composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni dei presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.

   b) Il gruppo "Esecuzione" studia le questioni tecniche relative all'applicazione dei presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.

    c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo "Esecuzione".

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

l. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

 2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

 3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

 4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

   b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

  c) Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

   d) In base alle informazioni di cui alla lettera c), !a Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione preciserà le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. In conformità della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU n. 158 del 23.6.1990, pag 56), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione dei presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: 

a) introduzione di esemplari' nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati,

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità dei presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto dei rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

 i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

 j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di un licenza  o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commiserati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione delle Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e dei presente regolamento; e

b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se dei caso, respinge la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Articolo 17

Gruppo di consulenza scientifica

 1. E' istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa alla applicazione del presente regolamento - in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafo 1 a), 2 a) e 6 - sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo competente o del comitato.

 b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

Articolo 18

Il comitato

l. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

 Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. li comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. li parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per ['adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precisato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere dei comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. li Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

2. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

3. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 19

In conformità della procedura prevista dell'articolo 18, la Commissione:

1. stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per :

i) il rilascio, la validità, e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;

ii) l'uso di certificati fitosanitari; e

iii) l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni;

2) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;

3) procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione;

4) adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni dei comitato permanente della Convenzione e raccomandazione dei segretariato della Convenzione.

Articolo 20

Disposizioni finali

 Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate , ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

 La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

 Il presente regolamento è obbligatorio in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 21

l. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.

2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626182 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (G.U. n. L 344 del 7.12.1983, pag. 1).

3. La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica:

a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato Cl dei regolamento (CEE) n. 3626182 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;

b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1996.

Per il Consiglio

 Il Presidente

 B. HOWLIN

[1] (G.U.C.E. L/61 del 3 marzo 1997).


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